Amministrazione trasparente
Altri contenuti - Accesso civico
A seguito della riforma di cui al D. Lgs. 97 del 2016, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. Accanto a questo, continuano a coesistere le tipologie di accesso preesistenti.
Gli istituti oggi in vigore sono i seguenti:
– Accesso documentale: disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dalla legge provinciale n. 23 del 1992;
– Accesso civico semplice: art. 5, c. 1 del D. Lgs. 33 del 2013 e art. 4 della L.P. n. 4 del 2014;
– Accesso civico generalizzato: art. 5, c. 2 del D. Lgs. 33 del 2013 e art. 1, c. 2 e art. 4 della L.P. n. 4 del 2014.
Salvo l’istituto dell’accesso civico semplice, diritto spettante a chiunque quale forma di rimedio a fronte di dati, documenti o informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria, si riporta uno schema riassuntivo per meglio identificare le tipologie di accesso previste dall’ordinamento vigente:
ACCESSO DOCUMENTALE | ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO | |
Chi può esercitare il diritto di accesso? | Soggetti interessati (soggetti privati – portatori di interessi pubblici o diffusi – titolari di interesse diretto, concreto e attuale) | Chiunque |
Quali sono le finalità del diritto di accesso? | – partecipativa;
– difensiva; (non sono ammesse istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’amministrazione) |
– favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
– promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. |
Quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso? | Richiesta motivata | Richiesta senza obbligo di motivazione |
Cosa è possibile richiedere? | Documentazione amministrativa | Dati che non necessitano di rielaborazione, informazioni o documenti in possesso dell’amministrazione. |
Quali sono i termini di riscontro? | 30 giorni salvo differimento | 30 giorni salvo differimento |
Quali sono le modalità di riscontro? | – comunicazione dell’esito della richiesta;
– silenzio rigetto |
– provvedimento espresso e motivato; |
Sono a disposizione i seguenti modelli per l’esercizio del diritto di accesso.
Le richieste vanno fatte pervenire con le seguenti modalità:
– Tramite posta elettronica all’indirizzo email: uff.amministrativo@castellodelbuonconsiglio.tn.it
– Tramite PEC all’indirizzo: amministrazione.castellobuonconsiglio@pec.provincia.tn.it
– Tramite posta ordinaria all’indirizzo:
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza – Segreteria
Via della Cervara n. 7 – 38100 Trento
– Con consegna diretta presso la Segreteria, Via della Cervara n. 7 – Trento
Ad oggi non risultano pervenute richieste di accesso di alcun tipo, e pertanto non è stato istituito il Registro degli Accessi.
Recent Comments