Amministrazione trasparente

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A seguito della riforma di cui al D. Lgs. 97 del 2016, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato. Accanto a questo, continuano a coesistere le tipologie di accesso preesistenti.

Gli istituti oggi in vigore sono i seguenti:

– Accesso documentale: disciplinato dalla legge n. 241 del 1990 e dalla legge provinciale n. 23 del 1992;

– Accesso civico semplice: art. 5, c. 1 del D. Lgs. 33 del 2013 e art. 4 della L.P. n. 4 del 2014;

– Accesso civico generalizzato: art. 5, c. 2 del D. Lgs. 33 del 2013 e art. 1, c. 2 e art. 4 della L.P. n. 4 del 2014.

Salvo l’istituto dell’accesso civico semplice, diritto spettante a chiunque quale forma di rimedio a fronte di dati, documenti o informazioni di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria, si riporta uno schema riassuntivo per meglio identificare le tipologie di accesso previste dall’ordinamento vigente:

ACCESSO DOCUMENTALE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chi può esercitare il diritto di accesso? Soggetti interessati (soggetti privati – portatori di interessi pubblici o diffusi – titolari di interesse diretto, concreto e attuale) Chiunque
Quali sono le finalità del diritto di accesso? – partecipativa;

– difensiva;

(non sono ammesse istanze preordinate a un controllo generalizzato dell’amministrazione)

– favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

– promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Quali sono i presupposti per l’esercizio del diritto di accesso? Richiesta motivata Richiesta senza obbligo di motivazione
Cosa è possibile richiedere? Documentazione amministrativa Dati che non necessitano di rielaborazione, informazioni o documenti in possesso dell’amministrazione.
Quali sono i termini di riscontro? 30 giorni salvo differimento 30 giorni salvo differimento
Quali sono le modalità di riscontro? – comunicazione dell’esito della richiesta;

– silenzio rigetto

– provvedimento espresso e motivato;

Sono a disposizione i seguenti modelli per l’esercizio del diritto di accesso.

Le richieste vanno fatte pervenire con le seguenti modalità:

– Tramite posta elettronica all’indirizzo email: uff.amministrativo@castellodelbuonconsiglio.tn.it

– Tramite PEC all’indirizzo: amministrazione.castellobuonconsiglio@pec.provincia.tn.it

– Tramite posta ordinaria all’indirizzo:

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza – Segreteria

Via della Cervara n. 7 – 38100 Trento

– Con consegna diretta presso la Segreteria, Via della Cervara n. 7 – Trento

                                                                               

Ad oggi non risultano pervenute richieste di accesso di alcun tipo, e pertanto non è stato istituito il Registro degli Accessi.